Ai fini del rispetto della corretta tempistica prevista dalla normativa che disciplina le procedure di richiesta di ammissione agli esami di Stato a conclusione del I Ciclo di istruzione e agli esami di idoneità per le classi intermedie del I Ciclo di istruzione, si riportano i riferimenti normativi a beneficio dei candidati interessati.

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

 

Art. 3 (Ammissione all'esame dei candidati privatisti) del DM 741/2017:

 

  1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
  2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo
  3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento
  4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi
  5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.
  6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

 

ESAMI DI IDONEITÀ CLASSI INTERMEDIE I CICLO DI ISTRUZIONE

 

Art. 2 e 3 del DM 5/2021

 

Articolo 2 (Esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione. Requisiti di ammissione)

 

  1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d’istruzione sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell’articolo 23 del Decreto legislativo.
  2. Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
  3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.
  4. Accedono all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento.
  5. Possono accedere, altresì, all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
  6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione.
  7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.
  8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

 

Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento)

 

  1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
  2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi Ministero dell’istruzione 6 delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
  3. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
  4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.
  5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
  6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
  7. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
  8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
  9. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
  10. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
  11. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice

 

Alla luce di quanto riportato, si raccomanda agli interessati il rispetto della tempistica prevista nella presentazione delle domande.

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