L’articolo 5 comma 1 del D.LGS 62/2017 prevede, nelle classi della Scuola secondaria di I grado, che: “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”.
Il successivo comma 2 specifica inoltre: “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”.
Il Collegio docenti dell'Istituto Comprensivo GIUSEPPE MAZZINI nella seduta del 16 marzo 2023, con delibera n. 2 ha approvato le seguenti deroghe:
- L’assenza dalle lezioni curriculari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall’Istituzione Scolastica;
- Le assenze degli alunni dalle lezioni curricolari dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali ed in generale a stages, attività di alternanza scuola- lavoro, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura per periodi anche non continuativi durante i quali gli alunni seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla Scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola;
- Le assenze derivanti dalle rimodulazioni orarie - debitamente inserite nei PEI e concordate con le famiglie e l’equipe che compone il GLHO - per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992 non rientrano nel computo complessivo delle assenze
- Le assenze per motivi di salute adeguatamente documentati non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Le assenze dovute a ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29.10.2019, n. 22190) non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Le assenze dovute ad adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche) non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Le assenze degli alunni con certificazione di fobia scolare, anche in conseguenza degli effetti dell’emergenza pandemica, rilasciate da medici del Servizio sanitario nazionale o da strutture convenzionate col Servizio sanitario nazionale non rientrano nel computo complessivo delle assenze;
- Gli alunni in carico al Servizio sociale, con documentazione agli atti della scuola, sono ammessi allo scrutinio finale nel caso in cui abbiano frequentato almeno il 50% del monte ore annuale personalizzato.